Acerbi assolto dalle accuse di razzismo

da: Redazione

Il giudice sportivo della serie A, Gerardo Mastrandrea, ha deciso di non squalificare il difensore dell’Inter e della Nazionale Francesco Acerbi ai sensi dell’articolo 28 del codice di giustizia sportiva dopo il caso di presunto razzismo con il calciatore del Napoli Juan Jesus. “Ritenuto che non si raggiunge nella fattispecie il livello minimo di ragionevole certezza circa il contenuto sicuramente discriminatorio dell’offesa recata”, ha motivato il giudice, basando la decisione sulla documentazione pervenuta dalla Procura Federale, compresi i verbali di audizione dei diretti interessati e il video dello scontro di gioco depositato da Juan Jesus.

L’episodio in questione è avvenuto al 13′ del secondo tempo della sfida tra Inter e Napoli del 7 marzo, con l’arbitro che ha riferito le presunte espressioni offensive di discriminazione razziale da parte di Acerbi, segnalate da Juan Jesus. “La piena disponibilità manifestata dall’Arbitro stesso per ogni eventuale e conseguente decisione; l’interruzione del gioco al fine di consentire un chiarimento tra i calciatori; la ripresa del gioco infine in seguito al confronto tra i calciatori e non avendo espresso il calciatore Juan Jesus alcun dissenso al riguardo” sono stati ulteriori elementi sottolineati dal giudice.

Il giudice ha inoltre osservato che, pur essendo la prova dell’offesa raggiunta, il contenuto gravemente discriminatorio è rimasto confinato alle parole dell’offeso, senza alcun ulteriore supporto probatorio e indiziario esterno. “La condotta discriminatoria, per la sua intrinseca gravità e intollerabilità, perdipiù quando riferita alla razza, al colore della pelle o alla religione della persona, deve essere sanzionata con la massima severità a norma del Codice di giustizia sportiva e delle norme internazionali sportive, ma occorre nondimeno, e a fortiori, che l’irrogazione di sanzioni così gravose sia corrispondentemente assistita da un benché minimo corredo probatorio, o quanto meno da indizi gravi, precisi e concordanti in modo da raggiungere al riguardo una ragionevole certezza” ha concluso il giudice, sottolineando la necessità di un’evidenza probatoria per imporre sanzioni di tale gravità.

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